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  • Roma - Sabato 12 Settembre 2026, 12:10

Sgarbi, 121 volte sotto accusa. Ma per la Corte dei Conti il conto è zero

Respinta la richiesta di oltre 200mila euro nei confronti dell’ex sottosegretario alla Cultura. Per i giudici non è stato dimostrato alcun danno erariale. Il Ministero dovrà corrispondergli 3.500 euro per le spese di giudizio.

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Centoventuno prestazioni professionali, oltre 200mila euro richiesti come risarcimento e una domanda rimasta sospesa per mesi: dove finiva Vittorio Sgarbi critico d’arte e dove cominciava Vittorio Sgarbi uomo delle istituzioni?

La risposta arrivata dalla Corte dei Conti ribalta il punto di osservazione: non è stato dimostrato alcun danno alle casse dello Stato.

La richiesta avanzata dagli inquirenti contabili nei confronti dell’ex sottosegretario alla Cultura è stata infatti rigettata. E alla fine sarà il Ministero della Cultura a dover corrispondere a Sgarbi 3.500 euro per le spese sostenute nel giudizio.

Una decisione che chiude, almeno sul terreno della responsabilità contabile, una vicenda che aveva accompagnato uno dei periodi più discussi dell'esperienza istituzionale del critico d'arte.

Al centro del procedimento c'erano le numerose attività professionali svolte da Sgarbi mentre ricopriva l'incarico di sottosegretario. Conferenze, interventi e prestazioni culturali che secondo l'impostazione accusatoria avrebbero dovuto essere valutati alla luce degli obblighi connessi alla funzione di governo e del principio secondo cui chi ricopre determinati incarichi pubblici non può svolgere attività capaci di interferire con l'imparzialità e l'efficacia della propria funzione.

Nel fascicolo erano confluiti fatture e contratti relativi alle prestazioni svolte per soggetti pubblici e privati.

Ma tra l'esistenza di quelle attività e la prova di un danno arrecato allo Stato, per i giudici, mancava un passaggio decisivo.

La Corte ha ritenuto non dimostrato un comportamento illecito di Sgarbi che avesse concretamente prodotto un danno erariale.

C'è poi un passaggio della decisione che va oltre il semplice dato economico e tocca direttamente il confine tra incarico istituzionale e libertà individuale.

Secondo quanto emerge dalla pronuncia, in alcuni degli interventi contestati Sgarbi si occupava di storia antica, materia estranea alla delega che gli era stata attribuita come sottosegretario. In quelle occasioni, secondo la Corte, avrebbe esercitato diritti e libertà fondamentali tutelati dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Un punto destinato probabilmente a diventare uno degli aspetti più significativi della vicenda: ricoprire una funzione pubblica comporta limiti, responsabilità e obblighi, ma non determina automaticamente la cancellazione della precedente identità professionale e culturale di una persona.

E nel caso di Vittorio Sgarbi la distinzione è inevitabilmente ancora più complessa.

Prima dell'uomo politico c'è infatti il critico d'arte, il divulgatore, il conferenziere. Una presenza costruita in decenni di attività pubblica, spesso sopra le righe, divisiva e lontana dalle mezze misure, ma difficilmente separabile dalla sua biografia.

La questione posta davanti ai giudici non era tuttavia stabilire se quello stile piacesse o meno, né esprimere un giudizio politico sull'opportunità delle sue attività. Occorreva dimostrare che quelle prestazioni avessero provocato un concreto pregiudizio economico all'amministrazione.

E questa prova, secondo la Corte dei Conti, non è arrivata.

Nella decisione viene affrontato anche un altro elemento centrale. Non sarebbe stato provato che Sgarbi fosse consapevole che la propria attività professionale ostacolasse l'assolvimento dei compiti istituzionali, compromettendone il regolare svolgimento fino al punto da rendere indebita la percezione delle indennità collegate alla carica.

Anzi, nella ricostruzione accolta dai giudici pesa anche il numero particolarmente elevato di attività pubbliche svolte da Sgarbi proprio nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, circostanza che la controparte non avrebbe smentito.

La sentenza riporta così il caso sul terreno forse meno rumoroso ma più importante: quello delle prove.

Perché tra un sospetto di incompatibilità, una valutazione sull'opportunità di un comportamento e l'accertamento di una responsabilità erariale esiste una distanza che può essere colmata soltanto attraverso elementi concreti.

In questo caso, per la Corte dei Conti, quella distanza non è stata colmata.

Sgarbi esce quindi dal giudizio senza la condanna da oltre 200mila euro richiesta dalla Procura contabile e con il riconoscimento delle spese processuali.

Rimane la storia politica di quei mesi, con tutte le discussioni che l'hanno accompagnata. Ma sul piano contabile il verdetto segna un confine preciso.

Le polemiche possono dividere, le personalità possono piacere o irritare. Una condanna, però, ha bisogno di una prova. E per i giudici, in questa vicenda, quella prova non c'era.

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