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  • Roma - Giovedì 23 Luglio 2026

Caso Almasri, Consulta boccia legge Cpi: "Nordio trasmetta subito richieste di cooperazione al Pg"

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità parziale delle norme del 2012: il Guardasigilli non può rimanere inerte ma deve inoltrare immediatamente gli atti o motivare l'eventuale diniego.

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Svolta giudiziaria nel caso Almasri. Con la sentenza numero 143 depositata in data odierna, la Corte Costituzionale ha accolto le questioni di legittimità sollevate dalla Quarta sezione penale della Corte d'appello di Roma, dichiarando parzialmente incostituzionale la legge n. 237 del 2012 che disciplina i rapporti di cooperazione tra l'Italia e la Corte Penale Internazionale.

Nel mirino del Giudice delle leggi sono finiti gli articoli 2 e 4 della norma, ritenuti illegittimi nella parte in cui non impongono al Ministro della Giustizia l'obbligo di trasmettere immediatamente al Procuratore generale della Corte d'appello di Roma le istanze di cooperazione pervenute dall'Aia.

L'unica eccezione consentita all'inoltro tempestivo riguarda l'eventuale notifica motivata, da parte del ministero alla stessa Corte d'appello, con cui si stabilisce di non dare seguito alle domande per la necessità inderogabile di tutelare principi costituzionali preminenti.

Ripercorrendo il quadro normativo vigente, la Consulta ha rilevato come l'impianto attuale attribuisca al Guardasigilli un potere discrezionale sbilanciato e privo di precisi limiti temporali. Un meccanismo che, secondo i giudici costituzionali, espone la procedura al rischio di un'inerzia prolungata da parte dell'organo politico.

L'assenza di parametri di immediatezza e la mancata previsione di una formale ed esternata motivazione in caso di rifiuto finiscono per paralizzare il sistema di cooperazione internazionale, in un ambito – quello della repressione dei crimini internazionali più gravi – che non ammette ritardi o prese di posizione tacite e sottratte ad ogni forma di controllo.

Per la Corte, la disciplina censurata viola gli articoli 11 e 117 della Costituzione (in relazione allo Statuto di Roma), infrangendo il principio di leale collaborazione che deve regolare sia i rapporti tra il Governo e la Corte Penale Internazionale, sia le interazioni tra il potere esecutivo e la magistratura ordinaria. L'eventuale decisione di respingere le richieste dell'Aia deve rimanere confinata a ipotesi eccezionali, ossia quando si profila un contrasto con i diritti fondamentali dell'individuo o con l'identità costituzionale dello Stato, e deve comunque essere motivata ed esternata senza indugi.

La Consulta ha invece respinto e dichiarato non fondate le eccezioni riguardanti le procedure materiali di consegna dell'estradando, regolate dagli articoli 11 e 13 della medesima legge del 2012, stabilendo che le criticità di tenuta costituzionale risiedevano esclusivamente nelle norme generali sulla gestione e trasmissione delle istanze giunte dal tribunale internazionale.

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